Art. 2.
(Limiti all'opposizione del segreto di Stato).

      1. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

      «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203

 

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fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico o biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
      1-bis. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.
      1-ter. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
      1-quater. Il Presidente del Consiglio dei ministri, quando non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale autorità nazionale per la sicurezza a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

      2. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma dell'opposizione. L'opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.

 

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